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CISL Scuola Pescara |
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150 ore per il Diritto allo Studio |
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il 25 novembre scadono i termini di presentazione della domanda ai dirigenti scolastici per il diritto allo studio (150 ore) per frequenza corsi di specializzazione, università ecc... |
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i modelli di domanda possono essere ritirati direttamente presso i nostri uffici |
| La bozza della Contrattazione...è ormai definitiva...a breve un'ulteriore integrazione... |
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UFFICO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO L’AQUILA CONTRATTO
DECENTRATO A LIVELLO REGIONALE RELATIVO AI CRITERI PER
FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO [Art. 4, comma 2 -lett. b)-, CCNL 26-5-99 e art. 2 CCNL 15-3-01] °°°°°°°°°°°°°°°°°° L’anno 2002, il giorno…. del mese di ……………., presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per L’Abruzzo di L’Aquila, in sede di negoziazione
integrativa decentrata regionale TRA la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata
Regionale E i rappresentanti delle organizzazioni sindacali come risultanti in
calce VIENE CONCORDATO il presente Contratto Collettivo Decentrato Regionale relativo ai “criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo
studio” ART. 1 Principi
generali 1. Il
presente Contratto Collettivo Decentrato Regionale tiene conto dei
principi fissati dall’art. 3 del D.P.R. 23-8-1988, n. 395 e viene
stipulato ai sensi del comma 7 di detto D.P.R. e dell’art. art. 4, comma 2
-lett. b)-, del CCNL del 26-5-1999 e dell’art. 2 CCNL del
15-3-2001. ART. 2 Finalità,
efficacia e durata del contratto
1. La concessione dei
permessi per il diritto allo studio, finalizzata all’accrescimento della
formazione culturale e professionale del dipendente, ha il suo fondamento
anche nell’interesse dell’Amministrazione.
2. Le
norme concordate disciplinano la concessione dei predetti permessi per la
frequenza di corsi destinati a conseguimento di titoli di studio in corsi
universitari e post-universitari, di scuole di istruzione primaria,
secondaria, post-secondaria e di qualifica professionale, statali,
pareggiate,o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall’ordinamento pubblico.
3.
Il
contratto, nell’assicurare certezza e rispetto delle procedure, definisce
i criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio da parte del personale docente, educativo ed A.T.A.
nell’ambito delle disponibilità definite dal successivo art. 3.
4. Esso ha validità
fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto, fatte salve
eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o
contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute
utili delle parti sottoscriventi.
5. Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente
contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte
dei soggetti negoziali. Art.
3
Campo di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo decentrato si applica al personale docente,
educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino
all'esaurimento delle ore disponibili a norma dell'art.4 commi 1 e 2 della
legge n. 124/1999. Esso non trova applicazione per il personale Dirigente
scolastico in quanto, per tale personale, la materia è disciplinata
dall’art. 20 del CCNL dell’area V^ della dirigenza scolastica sottoscritto
il 1° marzo 2002. Art. 4 Determinazione
del contingente.
1. Il contingente dei
permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili e la sua
distribuzione fra le diverse aree professionali viene determinato
annualmente in ogni singola provincia dai Responsabili dei C.S.A. in
relazione alle dotazioni organiche, adeguate alla situazione di fatto.
2. Il numero dei
beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, ai sensi della Circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica del 5-4-1989 –prot.
n.31787.93.12-, non può superare, complessivamente, il 3% del totale delle
dotazioni organiche complessive assegnate alle singole province, ivi
comprese le dotazioni organiche aggiuntive provinciali, con arrotondamento
delle eventuali frazioni decimali all'unità superiore. Fermo restando
detto limite, la concessione dei permessi straordinari retribuiti è
consentita nel limite massimo di centocinquanta ore annue
individuali. 3. Il
calcolo per determinare il contingente dei beneficiari dei permessi per
diritto allo studio è effettuato tenendo conto del totale delle dotazioni
organiche provinciali riferite al personale docente, educativo ed ATA.
Effettuato il calcolo delle ore dei permessi, esse vengono ripartite
proporzionalmente, secondo l’entità dei singoli organici, tra docenti,
educatori ed ATA e per il personale docente distinto anche per ordine e
grado di scuola. 4. I
Responsabili dei CC.SS.AA., entro il 1° Novembre di ogni anno, pubblicano
all'albo dell’ufficio scolastico provinciale il numero complessivo dei
permessi concedibili l'anno solare successivo, distinti come indicato al
precedente comma 3.
5. Ferma restando la
priorità nell’assegnazione dei permessi ai docenti appartenenti allo
stesso ordine e grado di scuola ed al personale ATA in base al contingente
ad esso spettante, nel caso
di residuo di ore di permessi straordinari, è possibile destinare le ore
medesime a personale appartenente a dotazioni organiche diverse, secondo
le disposizioni di cui al comma 3. ART.
5 Presentazione
delle domande e documentazione
1. La domanda di
concessione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata da
parte del personale interessato, per il tramite del Capo d'Istituto, al
Responsabile del C.S.A. della Provincia in cui si trova la sede di
servizio, entro il 15 Novembre di ogni anno. Per l'a.s. 2002/2003 il
termine è fissato al 25 novembre. 2.
Eventuali domande presentate oltre tale termine possono essere accolte, in
caso di disponibilità di ore residue, dopo aver effettuato la ripartizione
tra i richiedenti che hanno presentato la domanda entro il 15 novembre.
Alle eventuali domande accoglibili, comprese quelle del personale con
supplenza temporanea, pervenute dopo il 1° gennaio, il numero delle ore di
permessi straordinari da assegnare è proporzionato al periodo di tempo
residuato tra la data di arrivo della domanda e la fine dell’anno solare
per il personale in servizio a tempo indeterminato e tra la data di arrivo e la
scadenza del contratto per il personale a tempo determinato. Al personale
a tempo indeterminato o con contratto annuale o fino al termine delle
attività didattiche è concesso il diritto di usufruire delle 150
ore.
3. La domanda, redatta
in carta semplice e sottoscritta dai richiedenti deve contenere,
unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi
straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, i seguenti
dati: 1) nome,
cognome, luogo e data di nascita; 2) tipo di
corso da frequentare; 3) durata dei
permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al
prevedibile impegno di frequenza del corso
prescelto; 4) per il
personale docente ed educativo, ruolo, classe di concorso di appartenenza
e sede di servizio; 5) per il
personale ATA, il profilo professionale e la sede di
servizio; 6) l'anzianità
complessiva di servizio di ruolo per personale in servizio a tempo
indeterminato; 7) il punteggio
conseguito nella graduatoria provinciale dalla quale è stata conseguita la
nomina per il personale in servizio a tempo
determinato; 8) il possesso
dei requisiti di precedenza nella frequenza dei corsi secondo l’ordine
indicato al successivo art. 6.; 9) aver fruito,
o meno, di analoghi permessi nell’anno o negli anni precedenti e, in caso
affermativo per quale tipo di corso; 10) per il personale a
tempo determinato la scadenza del contratto.
4. L'anzianità di
servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445; analogamente la certificazione
di iscrizione ai corsi per i quali vengono richiesti i permessi, può
essere documentata con autocertificazione resa a norma dell’art. 46 di
detto D.P.R. Art.
6 Durata dei permessi - Modalità di
autorizzazione 1.
La
determinazione del contingente dei permessi per diritto allo studio e
l'elenco dei beneficiari sono effettuati dall’Ufficio Scolastico Regionale
per il tramite dei Responsabili dei CC.SS.AA.. con riferimento all’arco di
tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2.
Il
personale in servizio con contratto a tempo indeterminato ha precedenza
assoluta nell’assegnazione dei permessi, rispetto a quello con nomina a
tempo determinato. 3. I
Responsabili dei Centri Servizi Amministrativi, ricevute le domande,
provvedono a formare distinte graduatorie dei richiedenti divise tra
personale docente, educativo ed ATA e per il personale docente distinte
anche per ordine e grado di scuola, sulla base delle seguenti necessità,
per le quali i permessi possono essere concessi, indicate in ordine di
priorità: 1)
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di
studio proprio della qualifica di
appartenenza; 2)
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di
studio proprio della qualifica per l'accesso a quella
superiore; 3)
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di
studio di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di un diploma
di laurea o titoli ed equipollenti, nonché il diploma universitario
(laurea breve); 4)
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di
studio, di qualifica professionale, di attestati professionali
riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di
specializzazione per l'insegnamento su posti di
sostegno; 5)
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio
in corsi post-secondari e post-universitari, ivi compreso il titolo di
“dottorato di ricerca”; 6)
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di
studio di grado pari o superiore a quello già posseduto;
7)
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di ogni altro
titolo di studio o di attestato professionale riconosciuto dalla normativa
vigente; 8)
contatti con il relatore per la preparazione della tesi di laurea
per un numero di ore di permessi utilizzabili fino a 20
ore.
4. I permessi verranno
autorizzati in base alle graduatorie, formulate come indicato al comma 4.,
fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito
proporzionalmente secondo i criteri fissati al precedente art. 4 comma 3.
5.
6.
In
caso di ulteriore parità di dette condizioni, sarà data precedenza a
coloro che hanno una maggiore anzianità di ruolo o, se trattasi di
personale a tempo determinato, a coloro che hanno un punteggio maggiore
nella graduatoria provinciale dalla quale hanno conseguito la
nomina.
7. Entro il 20 dicembre
di ogni anno i provvedimenti di autorizzazione al personale avente diritto
alla fruizione dei permessi straordinari per diritto allo studio, saranno
emanati dai Responsabili dei CC.SS..AA.. con l’indicazione dei nominativi
e del numero delle ore massime autorizzate e trasmessi ai capi d’istituto
ove risulta in servizio il personale
interessato. ART.
7
Modalità
di concessione
1. Dopo gli adempimenti
dei Responsabili dei CC.SS.AA., i permessi retribuiti sono concessi dai
Dirigenti scolastici, volta per volta, secondo le richieste dei singoli
interessati nella misura
massima di 150 ore annue per ciascun dipendente e, comunque, secondo i
criteri fissati in applicazione del precedente art. 5, comma
2. 2. I
Dirigenti scolastici, in via preliminare, a norma del comma 4 dell’art. 3
del D.P.R. n. 395/88, avranno cura di agevolare la frequenza dei corsi
provvedendo agli opportuni adattamenti degli orari di lavoro degli aventi
diritto, onde renderli compatibili,
con gli orari di svolgimento delle lezioni dei corsi medesimi. A
tal fine i richiedenti documenteranno gli orari di impegno settimanale
nella frequenza dei corsi medesimi.
3. La fruizione dei
permessi è prevista oltre che per la partecipazione alle lezioni del corso
di studi, anche per l'attività di preparazione agli esami e per sostenere
gli stessi, per le attività connesse alla preparazione della tesi di
laurea e di dottorato di ricerca (attività di ricerca, contatti con il
relatore, ecc.), ivi compreso il tempo eventualmente necessario per
raggiungere la sede di svolgimento di detti corsi, esami o attività, anche
cumulando le ore in determinati periodi. 4. Per i
giorni necessari per la partecipazione agli esami finali o intermedi può
essere utilizzato anche l'istituto contrattuale previsto dall'art. 21,
comma 1, del C.C.N.L. del
4-8-1999 integrato dall'art. 49 lettera B del C.C.N.L. del 26.5.99. 5. Per
poter ottenere la concessione
dei permessi retribuiti, il dipendente interessato deve presentare almeno
due giorni prima la richiesta al capo d’istituto, specificando la durata e
le motivazioni che danno diritto al permesso secondo le necessità
descritte al precedente comma 3.
6. Poiché i permessi
per il diritto allo studio sono un diritto da garantire e, in termini di
qualificazione e professionalità, rappresentano un investimento per
l'Amministrazione secondo le finalità richiamate all’art.2, per il
personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari di cui
al presente contratto, trovano applicazione le disposizioni attualmente
vigenti in tema di sostituzione
del personale della scuola, anche con ricorso alla supplenze
temporanee.
ART.
8 Certificazione
dei permessi fruiti
1. La certificazione
relativa alla frequenza dei corsi va presentata al Capo di Istituto della
scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso
e, comunque, non oltre il termine dell’anno solare cui i permessi si
riferiscono; la certificazione stessa deve essere presentata, comunque,
prima di un eventuale cambio della sede di servizio. Per il personale in
servizio a tempo determinato essa deve essere prodotta entro il termine di
scadenza del contratto. 2. Per
il periodo di permesso richiesto per la preparazione degli esami e per
sostenere gli stessi, per l'effettuazione di ricerche, per la preparazione
della tesi di laurea, nonché per gli eventuali giorni di viaggio
necessari, non deve essere presentata alcuna particolare documentazione,
essendo implicita nella certificazione, da produrre, relativa al
sostenimento dell'esame, indipendentemente dall'esito dello stesso, o
nell’attestazione di discussione della tesi di
laurea. 3. In
alternativa alla certificazione rilasciata dall’Università,
dall’Istituto/scuola o dall’Ente gestore dei corsi, gli interessati
possono produrre, dichiarazioni personali sostitutive ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 con validità a tutti gli effetti di
legge.
ART. 9 Ricorsi
avverso i provvedimenti inerenti i permessi per diritto allo
studio
1. Contro i
provvedimenti di mancata autorizzazione dei permessi retribuiti, adottati
dai Responsabili dei CC.SS.AA. e quelli inerenti il diniego alla
concessione dei permessi stessi da parte dei capi d’istituto, gli
interessati possono produrre ricorso al giudice ordinario in funzione del
giudice del lavoro ai sensi dell’art 63 del D. L.vo 30-3-2001, n. 165
(S.O. della G.U. n. 106 del 9-5-2001), previo tentativo obbligatorio di
conciliazione ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo di disciplina sperimentale
sottoscritto il 18-10-2001, ovvero ai sensi dell’art. 65 del predetto D.
L.vo. Art.
10
Norma
finale
1.
Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni
scolastiche della Regione, a cura del dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Esso sarà pubblicato all’albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in
modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di
prenderne visione in tempo utile. 2.
Annualmente la Direzione Scolastica Regionale fornirà alle OO.SS.
tutte le notizie riguardanti la materia del presente
contratto.
IL RAPPRESENTANTE
I RAPPRESENTANTI
DI PARTE PUBBLICA
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL-SNS – P. Bonifici
________________________ Dr. S. Santilli _____________________
CISL-Scuola – R.
Pengue______________________
UIL-Scuola – E.
Taglieri _______________________
SNALS – G. Verderame
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