CISL Scuola Pescara

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150 ore per il Diritto allo Studio

il 25 novembre scadono i termini di presentazione della domanda ai dirigenti scolastici per il diritto allo studio (150 ore) per frequenza corsi di specializzazione, università ecc...

i modelli di domanda possono essere ritirati direttamente presso i nostri uffici

La bozza della Contrattazione...è ormai definitiva...a breve un'ulteriore integrazione...

UFFICO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO

L’AQUILA

 

 

CONTRATTO DECENTRATO A LIVELLO REGIONALE

RELATIVO AI CRITERI PER  FRUIZIONE DEI

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

[Art. 4, comma 2 -lett. b)-, CCNL 26-5-99 e art. 2 CCNL 15-3-01]

 

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L’anno 2002, il giorno…. del mese di ……………., presso l’Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo di L’Aquila, in sede di negoziazione integrativa decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata Regionale

E

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali come risultanti in calce

VIENE CONCORDATO

il presente Contratto Collettivo Decentrato Regionale relativo  ai

“criteri per la fruizione dei  permessi per il diritto allo studio”

 

ART. 1

Principi generali

 

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Regionale tiene conto dei principi fissati dall’art. 3 del D.P.R. 23-8-1988, n. 395 e viene stipulato ai sensi del comma 7 di detto D.P.R. e dell’art. art. 4, comma 2 -lett. b)-, del CCNL del 26-5-1999 e dell’art. 2 CCNL del 15-3-2001.

 

ART. 2

Finalità, efficacia e durata del contratto

               1. La concessione dei permessi per il diritto allo studio, finalizzata all’accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente, ha il suo fondamento anche nell’interesse dell’Amministrazione.

 

               2. Le norme concordate disciplinano la concessione dei predetti permessi per la frequenza di corsi destinati a conseguimento di titoli di studio in corsi universitari e post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria, post-secondaria e di qualifica professionale, statali, pareggiate,o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

              

                   3. Il contratto, nell’assicurare certezza e rispetto delle procedure, definisce i criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo ed A.T.A. nell’ambito delle disponibilità definite dal successivo art. 3.

               4. Esso ha validità fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili delle parti sottoscriventi.

 

               5. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

 

Art. 3

 Campo di applicazione

               1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino all'esaurimento delle ore disponibili a norma dell'art.4 commi 1 e 2 della legge n. 124/1999. Esso non trova applicazione per il personale Dirigente scolastico in quanto, per tale personale, la materia è disciplinata dall’art. 20 del CCNL dell’area V^ della dirigenza scolastica sottoscritto il 1° marzo 2002.

 

Art. 4

Determinazione del contingente.

 

            1. Il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili e la sua distribuzione fra le diverse aree professionali viene determinato annualmente in ogni singola provincia dai Responsabili dei C.S.A. in relazione alle dotazioni organiche, adeguate alla situazione di fatto.

 

            2. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 5-4-1989 –prot. n.31787.93.12-, non può superare, complessivamente, il 3% del totale delle dotazioni organiche complessive assegnate alle singole province, ivi comprese le dotazioni organiche aggiuntive provinciali, con arrotondamento delle eventuali frazioni decimali all'unità superiore. Fermo restando detto limite, la concessione dei permessi straordinari retribuiti è consentita nel limite massimo di centocinquanta ore annue individuali.

 

3. Il calcolo per determinare il contingente dei beneficiari dei permessi per diritto allo studio è effettuato tenendo conto del totale delle dotazioni organiche provinciali riferite al personale docente, educativo ed ATA. Effettuato il calcolo delle ore dei permessi, esse vengono ripartite proporzionalmente, secondo l’entità dei singoli organici, tra docenti, educatori ed ATA e per il personale docente distinto anche per ordine e grado di scuola.

 

4. I Responsabili dei CC.SS.AA., entro il 1° Novembre di ogni anno, pubblicano all'albo dell’ufficio scolastico provinciale il numero complessivo dei permessi concedibili l'anno solare successivo, distinti come indicato al precedente comma 3.

 

            5. Ferma restando la priorità nell’assegnazione dei permessi ai docenti appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola ed al personale ATA in base al contingente ad esso  spettante, nel caso di residuo di ore di permessi straordinari, è possibile destinare le ore medesime a personale appartenente a dotazioni organiche diverse, secondo le disposizioni di cui al comma 3.

 

 

 

 

ART. 5

Presentazione delle domande e documentazione

            1. La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata da parte del personale interessato, per il tramite del Capo d'Istituto, al Responsabile del C.S.A. della Provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 Novembre di ogni anno. Per l'a.s. 2002/2003 il termine è fissato al 25 novembre.

 

2. Eventuali domande presentate oltre tale termine possono essere accolte, in caso di disponibilità di ore residue, dopo aver effettuato la ripartizione tra i richiedenti che hanno presentato la domanda entro il 15 novembre. Alle eventuali domande accoglibili, comprese quelle del personale con supplenza temporanea, pervenute dopo il 1° gennaio, il numero delle ore di permessi straordinari da assegnare è proporzionato al periodo di tempo residuato tra la data di arrivo della domanda e la fine dell’anno solare per il personale in servizio a tempo indeterminato e  tra la data di arrivo e la scadenza del contratto per il personale  a tempo determinato. Al personale a tempo indeterminato o con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche è concesso il diritto di usufruire delle 150 ore.

 

            3. La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dai richiedenti deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, i seguenti dati:

   1) nome, cognome, luogo e data di nascita;

   2) tipo di corso da frequentare;

   3) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;

   4) per il personale docente ed educativo, ruolo, classe di concorso di appartenenza e sede di servizio;

   5) per il personale ATA, il profilo professionale e la sede di servizio;

   6) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo per personale in servizio a tempo indeterminato;

   7) il punteggio conseguito nella graduatoria provinciale dalla quale è stata conseguita la nomina per il personale in servizio a tempo determinato;

   8) il possesso dei requisiti di precedenza nella frequenza dei corsi secondo l’ordine indicato al successivo art. 6.;

   9) aver fruito, o meno, di analoghi permessi nell’anno o negli anni precedenti e, in caso affermativo per quale tipo di corso;

 10) per il personale a tempo determinato la scadenza del contratto.

 

            4. L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445; analogamente la certificazione di iscrizione ai corsi per i quali vengono richiesti i permessi, può essere documentata con autocertificazione resa a norma dell’art. 46 di detto D.P.R.

 

Art. 6

 Durata dei permessi - Modalità di autorizzazione

1. La determinazione del contingente dei permessi per diritto allo studio e l'elenco dei beneficiari sono effettuati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il tramite dei Responsabili dei CC.SS.AA.. con riferimento all’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

2. Il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato ha precedenza assoluta nell’assegnazione dei permessi, rispetto a quello con nomina a tempo determinato.

 

3. I Responsabili dei Centri Servizi Amministrativi, ricevute le domande, provvedono a formare distinte graduatorie dei richiedenti divise tra personale docente, educativo ed ATA e per il personale docente distinte anche per ordine e grado di scuola, sulla base delle seguenti necessità, per le quali i permessi possono essere concessi, indicate in ordine di priorità:

 

1)       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

2)       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica per l'accesso a quella superiore;

3)       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di un diploma di laurea o titoli ed equipollenti, nonché il diploma universitario (laurea breve);

4)       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;

5)       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-secondari e post-universitari, ivi compreso il titolo di “dottorato di ricerca”;

6)       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di grado pari o superiore a quello già posseduto;  

7)       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di ogni altro titolo di studio o di attestato professionale riconosciuto dalla normativa vigente;

8)       contatti con il relatore per la preparazione della tesi di laurea per un numero di ore di permessi utilizzabili fino a 20 ore.

 

            4. I permessi verranno autorizzati in base alle graduatorie, formulate come indicato al comma 4., fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito proporzionalmente secondo i criteri fissati al precedente art. 4 comma 3.

 

            5.

6. In caso di ulteriore parità di dette condizioni, sarà data precedenza a coloro che hanno una maggiore anzianità di ruolo o, se trattasi di personale a tempo determinato, a coloro che hanno un punteggio maggiore nella graduatoria provinciale dalla quale hanno conseguito la nomina.

 

            7. Entro il 20 dicembre di ogni anno i provvedimenti di autorizzazione al personale avente diritto alla fruizione dei permessi straordinari per diritto allo studio, saranno emanati dai Responsabili dei CC.SS..AA.. con l’indicazione dei nominativi e del numero delle ore massime autorizzate e trasmessi ai capi d’istituto ove risulta in servizio il personale interessato.

 

ART. 7

Modalità di concessione

            1. Dopo gli adempimenti dei Responsabili dei CC.SS.AA., i permessi retribuiti sono concessi dai Dirigenti scolastici, volta per volta, secondo le richieste dei singoli interessati  nella misura massima di 150 ore annue per ciascun dipendente e, comunque, secondo i criteri fissati in applicazione del precedente art. 5, comma 2.

 

2. I Dirigenti scolastici, in via preliminare, a norma del comma 4 dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, avranno cura di agevolare la frequenza dei corsi provvedendo agli opportuni adattamenti degli orari di lavoro degli aventi diritto, onde renderli compatibili,  con gli orari di svolgimento delle lezioni dei corsi medesimi. A tal fine i richiedenti documenteranno gli orari di impegno settimanale nella frequenza dei corsi medesimi.

 

            3. La fruizione dei permessi è prevista oltre che per la partecipazione alle lezioni del corso di studi, anche per l'attività di preparazione agli esami e per sostenere gli stessi, per le attività connesse alla preparazione della tesi di laurea e di dottorato di ricerca (attività di ricerca, contatti con il relatore, ecc.), ivi compreso il tempo eventualmente necessario per raggiungere la sede di svolgimento di detti corsi, esami o attività, anche cumulando le ore in determinati periodi.

 

4. Per i giorni necessari per la partecipazione agli esami finali o intermedi può essere utilizzato anche l'istituto contrattuale previsto dall'art. 21, comma 1, del  C.C.N.L. del 4-8-1999 integrato dall'art. 49 lettera B del C.C.N.L. del 26.5.99.

 

5. Per poter  ottenere la concessione dei permessi retribuiti, il dipendente interessato deve presentare almeno due giorni prima la richiesta al capo d’istituto, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso secondo le necessità descritte al precedente comma 3.

 

            6. Poiché i permessi per il diritto allo studio sono un diritto da garantire e, in termini di qualificazione e professionalità, rappresentano un investimento per l'Amministrazione secondo le finalità richiamate all’art.2, per il personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari di cui al presente contratto, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione  del personale della scuola, anche con ricorso alla supplenze temporanee.

           

ART. 8

Certificazione dei permessi fruiti

            1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi va presentata al Capo di Istituto della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine dell’anno solare cui i permessi si riferiscono; la certificazione stessa deve essere presentata, comunque, prima di un eventuale cambio della sede di servizio. Per il personale in servizio a tempo determinato essa deve essere prodotta entro il termine di scadenza del contratto.

 

2. Per il periodo di permesso richiesto per la preparazione degli esami e per sostenere gli stessi, per l'effettuazione di ricerche, per la preparazione della tesi di laurea, nonché per gli eventuali giorni di viaggio necessari, non deve essere presentata alcuna particolare documentazione, essendo implicita nella certificazione, da produrre, relativa al sostenimento dell'esame, indipendentemente dall'esito dello stesso, o nell’attestazione di discussione della tesi di laurea.

 

3. In alternativa alla certificazione rilasciata dall’Università, dall’Istituto/scuola o dall’Ente gestore dei corsi, gli interessati possono produrre, dichiarazioni personali sostitutive ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con validità a tutti gli effetti di legge.

           

ART. 9

Ricorsi avverso i provvedimenti inerenti i permessi per diritto allo studio

 

               1. Contro i provvedimenti di mancata autorizzazione dei permessi retribuiti, adottati dai Responsabili dei CC.SS.AA. e quelli inerenti il diniego alla concessione dei permessi stessi da parte dei capi d’istituto, gli interessati possono produrre ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi dell’art 63 del D. L.vo 30-3-2001, n. 165 (S.O. della G.U. n. 106 del 9-5-2001), previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo di disciplina sperimentale sottoscritto il 18-10-2001, ovvero ai sensi dell’art. 65 del predetto D. L.vo.

 

Art. 10

 Norma finale

1.       Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura del dell’Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato all’albo delle singole istituzioni scolastiche  a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

2.       Annualmente la Direzione Scolastica Regionale fornirà alle OO.SS. tutte le notizie riguardanti la materia del presente contratto.

 

 

          IL RAPPRESENTANTE                                                   I RAPPRESENTANTI

           DI PARTE PUBBLICA                                     DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 

 CGIL-SNS – P. Bonifici ________________________

Dr. S. Santilli _____________________ 

                                                                          CISL-Scuola – R. Pengue______________________

 

                                                                          UIL-Scuola – E. Taglieri _______________________

                                                                          SNALS – G. Verderame _______________________

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