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CISL Scuola Pescara |
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La Riforma della Scuola |
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il 13 novembre il Senato ha approvato la Riforma del sistema scolastico...la Cisl Scuola nella persona del Segretario Daniela Colturani esprime la propria posizione critica... |
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Dichiarazione di Daniela Colturani - Segretario Nazionale Cisl Scuola |
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COMUNICATO DI DANIELA COLTURANI SEGRETARIO GENERALE CISL SCUOLA, SULLA “RIFORMA” APPROVATA IL 13 NOVEMBRE AL SENATO La nostra posizione critica nel merito della proposta di legge di riforma del sistema scolastico approvata in prima lettura al Senato è tutta riconfermata. Il testo licenziato conferma quelle annunciate novità che sono un pesante condizionamento perché la riforma consegua esiti positivi per una scuola rispondente alle esigenze di istruzione e di formazione dei nostri giovani. L’anticipo nella scuola dell’infanzia e nelle elementari, impostato su barcollanti basi pedagogiche, ed un confuso quanto discutibile percorso dell’obbligo formativo, con l’introduzione di una precoce scelta di orientamento, rischiano di caratterizzare negativamente i futuri percorsi scolastici. Relativamente al metodo poi, desta qualche perplessità il forzato contingentamento dei tempi di discussione che non ha certo determinato quelle condizioni per realizzare il più ampio consenso delle forze politiche di maggioranza e dell’opposizione. Resta ancora tutta la preoccupazione per la perdurante assenza di investimenti sulla scuola e sul personale, soprattutto in un momento delicato quale è quello del rinnovo contrattuale di categoria. La nostra organizzazione nell’ulteriore evoluzione dell’iter parlamentare è impegnata a sostenere un’interlocuzione politica e sindacale e a reclamare un coinvolgimento vero della scuola reale e del personale scolastico. Roma 13 novembre 2002 |
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Testo della delega approvata al Senato il 13 novembre... |
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ART.
1 (Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale) 1. Al
fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla
Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in
relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti
legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
istruzione e formazione professionale. 2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I
decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale
sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997. 3. Per
la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a
sostegno: a) della riforma degli
ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo
sviluppo e la valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche; b) dell’istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico; c) dello sviluppo delle
tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle
soluzioni informatiche offerte dall’informazione tecnologica, al fine di
incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli
studenti; d) dello sviluppo
dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli
studenti; e) della valorizzazione
professionale del personale docente; f) delle iniziative di
formazione iniziale e continua del personale; g) del concorso al
rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai
docenti; h) della valorizzazione
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA); i) degli interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto – dovere di istruzione e
formazione; l) degli interventi per
lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per
l’educazione degli adulti; m) degli interventi di
adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica. 4.
Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo e all’articolo 4, possono essere adottate, con
il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse
procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
ART.
2. (Sistema educativo di istruzione e di
formazione) 1. I
decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) è promosso
l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed
europea; b) sono promossi
il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai
principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà
europea; c) è assicurato a tutti
il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di
istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo
livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone in situazione
di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La
fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto
all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed
ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione,
nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione graduale del
diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui
all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7,
comma 6, della presente legge; d) il sistema
educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale; e) la scuola
dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
dell’orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È assicurata
la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza
della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere
iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di
nuove professionalità e modalità
organizzative; f) il primo ciclo di
istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque
anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.
Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è
articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il
raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il
raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto
che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine
e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire
e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea oltre
alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e
di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado,
attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle
capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla
interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo;
cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente
le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una
seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva
scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si
conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale; g) il secondo ciclo,
finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la riflessione critica su di
essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e
l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito,
viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle
nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e
dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si
possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico,
classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e
tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei
si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica; l’ammissione al quinto anno dà accesso
all’istruzione e formazione tecnica
superiore; h) ferma restando la
competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale,
i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di
accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei
predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea, sono definite con il
regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e
le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza
tale frequenza; i) è assicurata e
assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei
licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione
e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento
del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e
formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le
università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi,
specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta
formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica
superiore; l) i piani di studio
personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che
rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono
una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
ART.
3. (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione) 1. Con
i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) la valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli
studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai
docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli
stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei
docenti nella sede di titolarità; b) ai fini del
progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema
di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in
funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto Istituto; c) l’esame di Stato
conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze
acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su
prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e
gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del
corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo
anno. ART. 4 (Alternanza scuola-lavoro) 1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto
il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del
secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione
del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione
scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza
di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro,
il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi
dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto
legislativo su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) svolgere l’intera
formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio
e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi
quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le
Regioni, la frequenza negli istituti d’istruzione e formazione
professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati
d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati
con il concorso degli operatori di ambedue i
sistemi; b) fornire
indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi
compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l’assistenza
tutoriale; c) indicare le
modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di
valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente. 2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le
imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza
scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della
professionalità del personale
docente. ART. 5. (Formazione degli insegnanti) 1. Con
i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione
iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del
secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) la formazione iniziale
è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso
i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e
successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi
è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base
della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito
regionale, nelle istituzioni scolastiche; b) con uno o più
decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
10, comma 2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche
alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del
presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in
tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere
stage all’estero; c) l’accesso ai
corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è
subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per
ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b)
e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata
dagli atenei; d) l’esame finale
per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera
a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca; e) coloro che hanno
conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini
dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la
gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita
la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici
di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di apposite strutture di ateneo
o d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche; f) le strutture
didattiche di ateneo o d’interateneo di cui alla lettera e)
promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente
degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca; g) le strutture di cui
alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli
insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle
istituzioni scolastiche e formative. 2. Con
i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione
iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999,
n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi
diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari
adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente
articolo. 3. Per
coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento secondario, sono
in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di
sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del
7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto
superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di
Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di
musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di
accesso alle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, le
scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un’abbreviazione del percorso degli studi della scuola di
specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di
corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria
di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per
il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle
autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di
specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L’esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a
norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell’infanzia e
nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l’inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei
titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da
attribuire al voto di laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione
abilitante.» sono soppresse. ART.
6. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano) 1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. ART.
7 (Disposizioni finali e
attuative) 1.
Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117,
sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si
provvede: a) alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la
quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento,
alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani
di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni
nell’organizzazione delle discipline; b) alla
determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici; c) alla definizione
degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità
nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi
formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici. 2. Le
norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. 3. Il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e
di formazione professionale. 4. Per
gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi,
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie
e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel
rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al
primo anno della scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono
i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date
ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo
2, comma 1, lettera e). Per l’anno scolastico 2003-2004 possono
iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei
anni di età entro il 28 febbraio 2004. 5.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera
f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola
dell’infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il
limite massimo di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia
di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto
limite di spesa. 6.
All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in
coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria. 7. I
decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione nell’ambito
dei finanziamenti disposti a norma del comma
6. 8. Con
periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono alla
verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale
attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in
bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare
copertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. 9. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. 10. La
legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata. 11. La
legge 20 gennaio 1999, n. 9, è
abrogata. |